Museo – Summary

 

REGOLAMENTO DEL MUSEO CIVICO

 

Il museo civico di Piedimonte (CE), intitolato “Museo alifano”, fondato nel 1912, con sede a Piedimonte, di proprietà del Comune, secondo le disposizioni della legge 22 Settembre 1960 num. 1080, art. 1, è stato con decreto 15 Settembre 1965 dei Ministri della P. I. e degli Interni, classificato “museo minore”.

Al mantenimento e al funzionamento del museo, il Comune, tenuto presente l’art. 2 della suddetta legge, provvede secondo le norme del presente Regolamento:

 

 

CAP. I – SEDE, COSTITUZIONE E FINI

 

1) Il museo civico, formatosi a seguito di reperti avvenuti nel territorio del Medio Volturno e di donazioni di benemeriti cittadini, ha sede nell’ex convento di S. Domenico, nei locali della ex sottoprefettura, al Largo Edificio scolastico, e consta delle sottodescritte raccolte conservate ed esposte in una sala grande e cinque salette e vari passaggi:

 

  1. paleontologica e preistorica;
  2. archeologica;
  3. dipinti, sculture, oggetti d’arte medioevale e moderna;
  4. documenti e memorie locali.

 

Con le raccolte esistenti, e con gli ulteriori incrementi, il museo si propone di conservare e raccogliere memorie che documentino e illustrino nel tempo la storia locale, e opere ed oggetti che contribuiscano all’educazione ed alla istruzione dei cittadini.

 

 

CAP. II – MANTENIMENTO

 

2) Il Comune provvede alla sede, al mantenimento ed al funzionamento del museo, stanziando annualmente a tale scopo nel bilancio ordinario un apposito fondo in relazione alle necessità e secondo le disponibilità.

A questo fondo verranno applicati i contributi ordinari e straordinari che per gli stessi scopi saranno concessi dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti.

 

 

CAP. III – FUNZIONAMENTO

 

3) La cura e il funzionamento del museo sono affidate dal Comune a un Direttore scelto fra persone che, sentito il parere della locale Sovrintendenza alle antichità (Napoli), siano ritenute in grado per specifica competenza, per istruzione, e per riconosciute doti di capacità e di specchiatezza, di assumere la responsabilità, e di svolgere i compiti inerenti alla carica.

L’ufficio di Direttore del museo viene conferito a titolo onorario con incarico permanente.

All’atto della nomina il Direttore riceve in consegna con regolari verbali dal Sindaco (o dall’Assessore da cui la direzione dipende) la sede, le raccolte, i materiali e le attrezzature del museo e i relativi inventari; viene con ciò ad assumere la piena e completa responsabilità nei confronti dell’Amministrazione, sia per il funzionamento e l’attività del museo sia per quel che ha riguardo alla cura ed alla conservazione delle raccolte. (Nel caso che il Museo non abbia un funzionario amministrativo, alcune mansioni elencate all’art. 10 devono essere svolte dal Direttore).

Il Direttore cura l’esazione dei diritti d’ingresso; tiene i registri di carico e di scarico dei materiali e quelli di entrata e di uscita dei fondi concessi alla direzione per piccole spese urgenti e per ogni altra causale; custodisce gli inventari, i verbali delle adunanze della commissione di cui al cap. IV, e le chiavi delle vetrine.

 

4) Spettano al Direttore, e rientrano nei suoi compiti:

la gestione tecnico-artistica ed amministrativa del museo, la sistemazione dei locali, la cura, l’ordinamento e, secondo le norme dell’art. 6, l’incremento delle raccolte, la costituzione e l’aggiornamento degli inventari, il disbrigo della corrispondenza, e la tenuta del relativo protocollo, la compilazione di guide e cataloghi illustrativi del museo (la vigilanza sul patrimonio monumentale e artistico del Comune), il controllo e la sorveglianza del personale dipendente, la disciplina della visita del pubblico e della consultazione dei materiali da parte degli studiosi. Per quel che riguarda la conservazione delle raccolte, il Direttore ha l’obbligo di segnalare alla Sovrintendenza di competenza opere ed oggetti bisognosi di cure e di interventi, e di riferirsi ad esse per ogni restauro.

Alla fine di ogni anno il Direttore è tenuto a presentare una relazione all’Amministrazione sullo stato del Museo, sugli incrementi sui lavori compiuti, sull’affluenza del pubblico.

- Lasciando l’incarico, il Direttore effettua con regolari verbali la consegna della sede, raccolte e dei relativi inventari, dei materiali e delle attrezzature esistenti al suo successore, o ad un funzionario del Comune delegato dal Sindaco.

 

 

CAP. IV – COMMISSIONE DI CONSULENZA

 

5) Sovrintende al museo una Commissione di consulenza che coadiuva il Direttore nell’esplicazione dei suoi compiti. Essa è composta di 5 membri, e cioè dal Sindaco che ne è il Presidente, da un rappresentante del Consiglio comunale, dal Direttore, e da due membri estranei all’Amministrazione nominati dal Consiglio comunale fra le persone che per studi, esperienze d’arte, istruzione o per particolari benemerenze verso il museo possano dare valida collaborazioni di consiglio e di opera.

La carica di Consigliere della Commissione è gratuita. I due membri nominati dal Consiglio comunale durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

 

6) Spetta alla Commissione di esaminare tutti i provvedimenti di ordine generale concernenti il museo ed il suo funzionamento e (particolarmente) i progetti studiati dalla direzione per quanto ha riguardo alla sede, alla sistemazione dei locali, all’ordinamento delle raccolte, alle provviste di attrezzature ecc., e di trasmetterli col proprio visto e parere all’Amministrazione; di fare ogni anno, su motivata relazione del Direttore, e proposte dello stanziamento ritenuto necessario per il museo sul bilancio ordinario e su quello straordinario del Comune; di proporre le modifiche del Regolamento.

Il Direttore deve inoltre sottoporre all’esame della Commissione tutte le proposte di acquisto, le offerte di doni e di depositi, i legati; e sul parere favorevole e su proposta della Commissione stessa il Consiglio comunale potrà assumere i definitivi provvedimenti di acquisto o di accettazione.

L’acquisto di opere e di oggetti dev’essere in relazione ai fini ed ai caratteri della collezione, limitatamente ai fondi disponibili in bilancio. Non possono proporsi per l’acquisto opere e cose il cui autore o il cui proprietario sia membro della Commissione.

Nell’esplicazione dei suoi compiti la Commissione ha la facoltà di interpellare le competenti Sovrintendenze, e di chiedere e di sentire, in determinati casi, il parere di esperti specializzati.

 

7) La Commissione si riunisce obbligatoriamente due volte all’anno, nei mesi di Giugno e di Dicembre, oltre che per i provvedimenti di sua spettanza, per rendersi conto su relazione del Direttore, della condizione del museo, dello stato delle raccolte, degli inventari e del lavoro svolto. Queste, come altre riunioni che si rendessero necessarie, sono indette e presiedute dal Sindaco e, per essere valide, è necessaria la presenza di metà dei componenti, oltre il Direttore. In mancanza di numero legale sarà indetta una seconda adunanza, e questa sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Delle adunanze sarà steso particolare verbale a cura del Direttore.

 

8) Per quanto riguarda il deposito, il depositante conserva la proprietà delle cose depositate, ma non potrà ritirarle se non al termine concordato. Nessun deposito potrà essere accettato per un termine inferiore a cinque anni. Il Comune ha verso i depositanti i soli obblighi e diritti determinati dal codice civile sul deposito volontario. Ogni deposito sarà fatto risultare da apposito verbale e regolamentari testimoniali firmate dal Sindaco, dal Direttore e dal depositante, e verrà quindi trascritto nel registro generale dei depositi.

 

 

CAP. V – INVENTARI

 

9) Ogni opera e ogni oggetto che entra definitivamente per acquisto, o per dono, o per legato, o per qualsivoglia altra causa nel museo, deve essere dal Direttore immediatamente registrato con i principali dati di riconoscimento (materia, dimensioni, tecnica, soggetto, età e, se possibile, autore e provenienza) nel registro generale, di entrata, e nel più breve tempo trascritto con i dati suddetti e col presunto valore di stima, nell’inventario delle raccolte. Qui l’oggetto o l’opera viene contrassegnata con un numero progressivo e distintivo che non dovrà più essere mutato. Gli inventari sono costituiti e tenuti aggiornati tenendo presente il Regolamento 26 Giugno 1927, n. 1917 per la custodia, la conservazione e la contabilità dei materiali archeologici ed artistici dei musei ed istituti governativi. Gli inventari così costituiti terranno luogo degli inventari prescritti dall’Art. 246 della legge comunale e provinciale del 3 Marzo 1934, n. 383; e saranno trasmessi in copia alla Ragioneria civica o alla Segreteria del Comune, alla quale il Direttore dovrà comunicare volta per volta le variazioni avvenute.

Di ogni opera e di ogni oggetto sarà redatta pure la scheda di catalogazione scientifica. Tanto vale anche per gli oggetti ricevuti in deposito che saranno registrati nell’inventario dei depositi, e saranno contrassegnati con numerazione propria (di colore diverso da quella degli oggetti di proprietà del museo).

 

 

CAP. VI – PERSONALE AMMINISTRATIVO

 

10) Il Direttore è coadiuvato da un funzionario amministrativo del Comune, attribuito alla direzione del museo in relazione alle esigenze, con mansioni di Segretario.

Egli curerà le mansioni amministrative del museo, sotto la responsabilità e secondo le direttive del Direttore, attraverso l’esazione dei diritti d’ingresso, il ricavato della vendita di pubblicazioni e cartoline, e versandoli con periodici rendiconti alla Tesoreria del Comune, compilando tutti i registri, custodendo verbali, registri ecc. il protocollo ecc., e controllando il servizio di custodia. Mancando il Segretario, le mansioni sono svolte dal Direttore.

 

 

CAP. VII – PERSONALE DI CUSTODIA

 

11) Al servizio di custodia e di protezione della sede e delle raccolte del museo, il Comune provvede con un Custode scelto a mezzo di un concorso comparativo interno fra il suo personale salariato, tenendo conto della particolare fiducia per la salvaguardia dei valori del museo.

Il Custode avrà la residenza nei locali del museo, deve vigilare le sale impedendo che il pubblico tocchi gli oggetti; attende all’apertura e alla chiusura (dopo ispezione), alla pulizia  ordinaria e straordinaria delle sale e delle vetrine, alla vendita dei biglietti di ingresso (che verserà alla segreteria), compirà i lavori necessari per l’ordinamento del materiale. Prenderà in caso di urgenza i primi provvedimenti per la salvaguardia del materiale. Deve avvisare immediatamente il Direttore in caso di danno o sottrazione del materiale, e fare minuto rapporto. Nelle ore di visita deve vestire la divisa e portarla con decoro. Sarà corretto col pubblico, fornirà indicazioni, ed avrà contegno risoluto verso chi viola le norme che regolano le visite. Su ordine del Direttore effettuerà ispezioni notturne, e ne riferirà nel suo rapporto giornaliero al Direttore.

 

 

CAP. VIII – PRESTITI

 

12) Nessuna opera, nessun oggetto può essere trasportato fuori del museo per nessuna ragione senza l’espressa autorizzazione dell’Amministrazione civica, sentito il parere del Direttore, e così senza l’autorizzazione di questo.

Per quanto riguarda il prestito a mostre sia in Italia che all’Estero l’Amministrazione comunale può concedere con i dovuti superiori consensi, e limitatamente a musei ed enti di riconosciuto nome e per manifestazioni di carattere scientifico, sempre che la Commissione consultiva, sentito il parere della Sovrintendenza dello Stato, dia parere favorevole. Gli oggetti saranno assicurati a cura e a spese dell’ente richiedente per il valore che sarà stabilito dal Direttore e dalla Commissione consultiva, nella formula più ampia “da chiodo a chiodo”, e la spedizione avrà luogo sempre dopo la consegna al museo della polizza relativa.

 

 

CAP. IX – VISITE E STUDI

 

13) La raccolta sarà visibile e consultabile nei giorni stabiliti. Ogni opera sarà corredata di cartello indicativo.

 

14) Il Direttore può rilasciare permessi di fotografare oggetti, e il museo ha diritto a due copie di ogni riproduzione eseguita. I calchi sono vietati salvo casi eccezionali autorizzati dall’Amministrazione comunale, previa autorizzazione ministeriale, ai sensi dell’art. 51 della legge 1 Giugno 1939 n. 1089. Saranno eseguiti da personale specializzato.

 

 

CAP. X – APERTURA

 

15) Il museo è aperto tutte le domeniche dalle 9 alle 12. Per la visita in altri giorni è stabilito un diritto di ingresso di L. ______ . I visitatori devono firmare il registro d’ingresso, devono tenere contegno civile, non devono toccare gli oggetti, non devono fumare, né devono portare oggetti che possano apportare danni al materiale esposto.

 

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