3.4
La Magistratura.
3.4a Funzioni
e ordinamento giudiziario
La Magistratura
esercita il terzo potere costituzionale, cioè quello giudiziario, che consiste nel far rispettare le leggi, punire chi
le trasgredisce e garantire a tutti i cittadini la sicurezza dei loro diritti.
La
Costituzione stabilisce (art. 101) che “la
giustizia è amministrata in nome del popolo”, poiché nella nostra
repubblica democratica il popolo è sovrano, e che “i giudici sono soggetti soltanto alla legge”, autonomi e
indipendenti da ogni altro potere. E infatti solo un'effettiva autonomia dei magistrati dal potere esecutivo e da
quello legislativo garantisce che essi possano operare in assoluta libertà,
senza essere sottoposti a tentativi di pressione: non sono più, come in
passato, alle dipendenze del Ministro della giustizia, il quale ha sì la
facoltà di promuovere nei loro confronti l'azione disciplinare (art. 107), ma
per il resto gli competono funzioni puramente amministrative che riguardano “l'organizzazione e il funzionamento dei
servizi relativi alla giustizia” (art. 110).
A
capo della Magistratura è il Consiglio
Superiore della Magistratura, ma i giudici non sono vincolati da alcuna
dipendenza gerarchica e si distinguono fra loro soltanto per la diversità
delle loro funzioni (art. 107). Accanto alla magistratura ordinaria, sono ammesse alcune magistrature speciali (previste dagli artt. 100 e 103), come il
Consiglio di Stato (tribunale speciale amministrativo a cui si fa ricorso
contro i provvedimenti della Pubblica Amministrazione), la Corte dei Conti (tribunale
speciale amministrativo che controlla la contabilità pubblica), i Tribunali
militari (che in tempo di pace giudicano i reati militari commessi dagli
appartenenti alle forze armate, mentre in tempo di guerra hanno funzioni
giurisdizionali di più ampia portata) e i Tribunali amministrativi regionali (TAR), istituiti recentemente in
applicazione dell'art. 125.
Gli
organi della magistratura ordinaria si differenziano secondo che agiscano in sede civile (controversie tra cittadini)
o penale (accertamento e punizione di
reati).
Giudicano le cause civili:
- il Giudice conciliatore: ha sede in ogni Comune e decide da solo le liti di
valore non superiore alle L.50.000;
- il Pretore: opera in un mandamento (sono circa 900 e ognuno comprende uno o più Comuni) e
decide da solo le controversie di valore da oltre L.50.000 fino a L.750.000 e
alcune controversie per materia (per es.: rapporti di lavoro);
- il Tribunale: opera nel circondano (sono 156 e
ognuno comprende più mandamenti) ed è composto, in ogni sezione, di un
Presidente e di 2 Giudici «a latere»; giudica
tutte le controversie che non sono di competenza del Conciliatore e del Pretore.
In queste sedi si emettono giudizi di primo grado e inoltre
contro la sentenza del Conciliatore si può ricorrere al Pretore, contro quella
del Pretore al Tribunale.
- la Corte d'Appello: opera nel distretto (sono 23 e ognuno comprende più circondari) ed è
composta, in ogni sezione, di un Presidente e di 4 giudici che decidono in
secondo grado sulle vertenze giudicate in prima istanza dai Tribunali. Contro
le sentenze di secondo grado emesse dal Pretore, dal Tribunale, dalla Corte
d'Appello si può ricorrere in terza istanza alla Corte di Cassazione, limitatamente alle questioni di diritto.
Nelle cause civili vengono comminate condanne pecuniarie e
il pagamento delle spese processuali nei confronti di chi perde la causa.
Giudicano le cause penali:
- il Pretore: è competente per i reati per i quali la legge
stabilisce una pena detentiva fino a tre anni;
- il Tribunale: si occupa in prima istanza dei reati per i
quali è esclusa la competenza del Pretore e della Corte d'Assise e in seconda istanza dei ricorsi contro le sentenze
del Pretore, il Tribunale dei Minorenni si occupa di quanto riguarda i minori
degli anni diciotto (reati, adozioni, affidamento dei figli ai genitori separati,
ecc.);
- la Corte d'Assise: è composta di un Presidente, di un
giudice «a latere» e di 6 cittadini
«giudici popolari»; è competente a giudicare i reati più gravi (delitti contro
lo Stato, strage, omicidio, rapimento, ecc.) comportanti la pena dell'ergastolo
o della reclusione non inferiore a otto anni;
- la Corte d'Appello: decide in seconda istanza i reati
giudicati in primo grado dai Tribunali;
- la Corte d'Assise d'Appello: ha la stessa composizione
numerica della Corte d'Assise e giudica in seconda istanza i ricorsi contro le
sentenze di questa;
- la Corte di Cassazione: è composta di sei sezioni (tre
civili e tre penali); ha sede in Roma ed estende la sua competenza su tutto il
territorio nazionale; giudica in terzo e ultimo grado le sole questioni di
diritto, cioè controlla se, sulla base dei fatti accertati, è stata applicata
correttamente la legge.
È significativo che nei delitti più gravi, accanto
ai giudici ordinari, siano chiamati
a giudicare le giurie popolari, che sono formate di
semplici cittadini estratti a sorte da elenchi di persone provviste di
determinati requisiti: il loro intervento è necessario perché il giudizio non
risulti soltanto una rigida applicazione della legge, ma risenta anche di una
certa comprensione umana e sociale.
3.4b Il
Consiglio Superiore della Magistratura.
Il
Consiglio Superiore della Magistratura, disciplinato oltre che dalla
Costituzione (art. 104 e segg.) da una legge del marzo 1958 n. 195, è
presieduto dal Capo dello Stato ed è composto di due membri di diritto (il
Primo Presidente e il Procuratore Generale della Corte di Cassazione) e di
altri 21 membri, 14 dei quali sono eletti da tutti i magistrati ordinari tra
quelli di Cassazione, di Corte d'Appello e di Tribunale, e i 7 restanti sono
eletti dal Parlamento in seduta comune, scegliendoli tra i professori ordinari
di università in materie giuridiche e tra gli avvocati con 15 anni di esercizio
della professione.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica 4 anni e
non sono immediatamente rieleggibili.
I compiti del Consiglio Superiore della Magistratura
riguardano le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti di sede, le
promozioni dei magistrati, i provvedimenti disciplinari nei loro confronti
(art. 105), la formulazione di
proposte per un miglior funzionamento degli Uffici giudiziari e di pareri su
disegni di legge che riguardano la magistratura.
3.5
La
Corte Costituzionale.
3.5a Caratteri
e Composizione.
La
Corte Costituzionale è un organo supremo istituito, per la prima volta nel
nostro Paese, dalla Costituzione repubblicana del 1948 (seguendo l'esempio adottato
in alcuni Paesi europei del secondo dopoguerra) per proteggere la Costituzione
con potere giurisdizionale: essa è in pratica un tribunale unico che giudica
sulle controversie che possono sorgere sulla legittimità costituzionale delle
leggi e contro le cui decisioni non è ammessa alcuna impugnazione.
La
Corte Costituzionale è composta di 15 giudici, 5 dei quali nominati dal Presidente
della Repubblica (in rappresentanza del potere esecutivo), 5 dal Parlamento in seduta
comune (in rappresentanza del potere legislativo) e 5 dalle più alte magistrature
ordinaria e amministrative (in rappresentanza del potere giudiziario); il
Presidente è scelto ed eletto fra gli stessi componenti.
Essi durano in carica nove anni, si
rinnovano a gruppi secondo le norme stabilite dalla legge e non possono essere
nuovamente nominati (art. 135 modificato con legge costituzionale 22-11-1967 n.
2); godono delle stesse immunità dei membri del Parlamento.
Nei
giudizi d'accusa contro i1 Presidente della Repubblica (per tradimento o attentato
alla Costituzione) o contro il Presidente del Consiglio dei Ministri e i
Ministri (per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni), ai 15 giudici ordinari della Corte si
affiancano 16 membri tratti a sorte da un elenco di cittadini, aventi i requisiti
per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni 9 anni mediante
elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
La
Corte Costituzionale ha potuto iniziare i suoi lavori 12 aprile 1956 in quanto,
in ottemperanza all'art. 137, è stato necessario emanare con leggi
costituzionali e ordinarie le norme per la sua costituzione e funzionamento.
3.5b Funzioni.
Per
comprendere quanto siano importanti le funzioni della Corte Costituzionale
basta considerare che nel nostro ordinamento sono tuttora presenti numerose
leggi entrate in vigore non solo durante il periodo fascista, ma anche
successivamente, contrastanti in tutto o in parte con i principi posti dalla
Costituzione repubblicana.
Se nel corso di un procedimento giudiziario
qualsiasi, dovesse essere applicata una norma che solleva dei dubbi sulla sua
costituzionalità, il giudice, di sua iniziativa o sulla base di una richiesta
(ritenuta fondata) dei legali delle parti o del Pubblico Ministero, sospende
il giudizio e trasmette gli atti alla Corte Costituzionale. Se la Corte
riconosce e dichiara illegittima la norma in questione, la stessa cessa di
avere validità dal giorno successivo a quello della pubblicazione della
sentenza. Dal momento del suo insediamento, la Corte ha abrogato molte norme
contrarie ai principi della Costituzione - in gran parte residuo della
legislazione fascista -oppure che hanno perduto, nella realtà dei tempi, la
loro ragione di essere, ma soprattutto ha assolto, e assolve, la funzione
importantissima di impedire alle forze politiche che abbiano conquistato il
potere di abusarne e quindi rappresenta l'assoluta garanzia di stabilità del
regime democratico in Italia.
I
compiti della Corte Costituzionale sono dettagliatamente descritti dall'art.
134 della Costituzione. A essa compete: giudicare sulla legittimità
costituzionale di una legge ordinaria, di un decreto legislativo o di una legge
regionale nonché sui conflitti di competenza fra i poteri dello Stato e su
quelli fra lo Stato e le Regioni o fra le Regioni; sottoporre a processo il
Capo dello Stato, il Presidente del Consiglio e i singoli Ministri nei casi
previsti; verificare se le richieste di referendum
abrogativo (art. 75) non si riferiscano a casi per i quali esso è vietato,
come le norme tributarie e di bilancio, di amnistia e indulto, di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali.