ç (Torna a Indice)  APPENDICE

 

LA CAMERA DEI DEPUTATI

 

 

  1. IL PALAZZO DI MONTECITORIO.

Nel 1870 Roma divenne la capitale del Regno d’Italia. Subito si pose il problema di dove ospitare la Camera dei Deputati, la principale assemblea elettiva[1] che a partire dal 1842[2] aveva avuto la sua sede prima a Torino a Palazzo Carignano e poi a Firenze a palazzo Vecchio.[3]

Dopo varie ipotesi[4] la scelta cadde su Palazzo Montecitorio.[5]

La storia di questo palazzo, sorto tra Piazza Colonna e Campo Marzio, era stata alquanto travagliata; anche il nome era di origine incerta.[6] Come che sia, l’attuale palazzo, che prese il posto di un preesistente gruppo di casupole, fu commissionato da papa Innocenzo X al Bernini come futura residenza della famiglia Ludovisi.

Ma, morto il papa nel 1665, i lavori furono interrotti per mancanza di fondi e furono ripresi solo dopo circa trent’anni per volontà di Innocenzo XII.[7] Intanto Bernini era morto e il nuovo architetto Carlo Fontana modificò il progetto berniniano: mantenne la caratteristica facciata convessa, ma vi aggiunse un’ampia balconata al primo piano e per alleggerire il tutto il campanile a vela.[8] L’inaugurazione avvenne nel 1696.

Oltre che dei tribunali, il palazzo fu poi anche sede del Governatorato di Roma e della direzione di polizia, divenne così il centro della vita amministrativa e giudiziaria del governo pontificio.

La campana maggiore dava il segno dell’inizio delle udienze e la sua precisione nel battere le ore divenne proverbiale a Roma. Ogni sabato, poi, il popolo romano accorreva sulla piazza per assistere all’estrazione dei numeri del lotto, che venivano gridati dal balcone centrale.

Dopo l’Unità, arrivati i piemontesi, iniziarono i lavori di adattamento del vecchio palazzo alle nuove esigenze, che furono completati già nel luglio del 1871, con la costruzione di una grande aula nel cortile interno.[9] Questa, però, ben presto si rivelò inadeguata a causa della pessima acustica e perché caldissima d’estate e freddissima d’inverno.[10] Venne perciò bandito un concorso – si era nel 1879 – per edificare un nuovo palazzo del Parlamento in Via Nazionale, ma non se ne fece nulla per l’opposizione del Senato, che non volle lasciare la sua sede.[11]

Nel 1900 i deputati questori fecero chiudere d’autorità l’Aula Comotto perché pericolante e costruire un’auletta provvisoria. Dopo la Prima Guerra mondiale il Governo decise di affidare all’arch. Ernesto Basile i lavori per la costruzione della nuova Aula e l’ampliamento del palazzo.

L’architetto siciliano, esponente dello stile liberty, conservò dell’antico palazzo berniniano solo la parte frontale; squadrò e ridusse il cortile centrale, demolì le ali e la parte posteriore a forma triangolare, sventrò parte di via della Missione e di via dell’Impresa per far posto alla piazza del Parlamento e in questo spazio inserì il suo palazzo: un grande edificio di travertino e mattoni rossi di forma quadrata con quattro torrioni.

Basile curò fin nei minimi particolari anche tutti gli interni: la nuova Aula, le aule delle Commissioni, i saloni, i pavimenti di marmo colorato, i soffitti di legno, i mobili, le balaustre, i lumi di ferro battuto, le maniglie.

Con Basile collaborarono altri artisti come David Calandra, che eseguì “La glorificazione della dinastia sabauda”, il grande pannello di bronzo dell’Aula, e Aristide Sartorio, autore del fregio pittorico dedicato alla storia del “Popolo italiano” che circonda l’Aula in alto.

 

2.      La Camera nella Costituzione.

La Costituzione italiana prevede un sistema bicamerale in cui ciascuna delle due Camere, la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, pur diverse per numero dei componenti e modalità di elezione, ha uguali poteri. Ogni progetto di legge infatti per divenire legge deve essere approvato in identico testo da ciascuna Camera e sempre ciascuna Camera esprime la propria fiducia al nuovo Governo, dopo che è stato nominato dal Presidente della Repubblica.

Entrambe le Camere svolgono inoltre l’attività di indirizzo e di controllo politico sull’operato del Governo.[12]

Nonostante il bicameralismo perfetto, vi sono alcuni compiti di grande rilievo che le due Camere svolgono insieme; in questo caso si riuniscono, come Parlamento in seduta comune, a Montecitorio e sono presiedute dal Presidente della Camera. Tra questi compiti vi è l’elezione di alcune alte cariche dello Stato: un terzo del Consiglio superiore della magistratura[13] e cinque dei quindici giudici della Corte Costituzionale[14].

Al Parlamento in seduta comune spetta anche il compito di deliberare la messa in stato d’accusa davanti alla Corte Costituzionale del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio e dei Ministri per eventuali reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni.

Un altro fondamentale compito del Parlamento in seduta comune, integrato dai rappresentanti delle regioni, è l’elezione ogni sette anni del Presidente della Repubblica. È appunto nelle mani del Presidente della Camera che il nuovo Capo dello Stato presta giuramento di fedeltà alla repubblica davanti al Parlamento che lo ha eletto ed è al Parlamento che rivolge il suo primo messaggio, che è anche l’unico che può svolgere di persona.

Infatti il regolamento della Camera vieta a qualsiasi persona estranea di introdursi in Aula. Lo stesso divieto non vale invece per le aule di commissione, dove possono essere chiamate anche persone estranee per dare chiarimenti e fornire notizie. Né vale per il pubblico, che può seguire i lavori dell’Assemblea da apposite tribune.

Caratteristica fondamentale del nostro Parlamento è, infatti, la pubblicità dei lavori; le sedute sono sempre pubbliche salvo che la Camera non deliberi, in via eccezionale, di riunirsi in seduta segreta.

 

2.1. L’Aula: sinistra, centro, destra.

Nel nostro sistema le Camere sono elettive.

Sia la Camera che il Senato, infatti, sono elette a suffragio universale e diretto e durano in carica cinque anni.

All’inizio di ogni legislatura, quando le Camere si riuniscono per la prima volta, i 630 deputati e i 315 senatori sono già nel pieno dei loro poteri e non debbono prestare alcun giuramento[15], perché essi sono eletti per volontà sovrana del popolo e rappresentano la Nazione. I deputati sono liberi di occupare in Aula i posti che credono, tanto più che all’atto della prima seduta non si sono ancora formati i gruppi parlamentari, che solo in parte corrispondono ai partiti politici nelle cui liste i deputati si sono presentati candidati.

Tuttavia, per antica tradizione, che risale alla Rivoluzione francese, vi è ormai una disposizione quasi automatica dei vari raggruppamenti nell’emiciclo dell’Aula, che in buona misura corrisponde all’identità storico–politica dei vari partiti.

È infatti proprio dalla disposizione fisica sui seggi del Parlamento che è derivato il concetto politico di sinistra, di centro e di destra; è bene tenere presente che si tratta di termini riferiti al Presidente, il cui seggio è posto di fronte all’emiciclo, vale a dire alla “sua” destra e alla “sua” sinistra.

 

2.2. L’Ufficio di Presidenza.

Accanto al Presidente – eletto dalla Camera nella sua piena seduta – siede il Segretario Generale, il Capo dell’Amministrazione, che ha il compito di assistere il Presidente nella conduzione dei lavori.

Dopo il Presidente viene eletto l’Ufficio di Presidenza, formato da 12 segretari, 3 questori e 4 vicepresidenti. Questi ultimi hanno il compito di presiedere l’Assemblea in assenza del Presidente; i questori curano l’amministrazione interna della Camera ed eseguono le direttive del Presidente per il buon funzionamento dei lavori delle sedute[16]. I segretari di presidenza, anch’essi deputati, assistono il Presidente nelle votazioni.

Nel suo complesso l’Ufficio di Presidenza[17] dirige l’Amministrazione, cioè l’insieme degli uffici, e provvede a disporre tutti i mezzi materiali per il fun-

zionamento della Camera.

 

2.3. Governo e Parlamento.

In aula, alle spalle del Presidente, siedono i funzionari – che hanno il compito di preparare e istruire i lavori – e i resocontisti, che redigono seduta stante il resoconto sommario.

In basso, davanti al banco del Presidente, siede il Governo. Un rappresentante del Governo deve sempre essere presente in Aula, salvo quando si discutono questioni interne della Camera.[18]

In molte occasioni, mancando un rappresentante del governo, i deputati hanno chiesto e ottenuto dal Presidente che la seduta venisse spostata fino a quando non fosse giunto un ministro o un sottosegretario di Stato.

 

2.4. Gli stenografi.

Davanti ai banchi del Governo, nel mezzo dell’emiciclo vi è il tavolo quadrato degli stenografi. Il loro compito è quello di stenografare quanto dice l’oratore di turno e tutte le interruzioni; si avvicendano in turni di pochi minuti così da assicurare una rapida stesura del testo, che viene pubblicato come edizione provvisoria il giorno seguente e, dopo eventuali piccole revisioni degli interessati, entra a far parte della raccolta degli atti ufficiali della legislatura.

Sempre nell’emiciclo, rivolto verso la Presidenza, vi è il banco del Comitato dei nove. Si tratta di un organo ristretto che è espressione della commissione permanente che ha esaminato in via preliminare il progetto di legge e che, in base al regolamento, deve esprimere il proprio parere sulle modifiche proposte nel corso della discussione in Aula.

 

2.5. Voto palese e voto segreto.

Sui banchi dove siedono i deputati si trovano i comandi per la votazione elettronica.[19] Dopo che il Presidente ha indetto la votazione – se il deputato è pronto a votare – sul banco si accende una luce gialla; dopo il voto si accende una luce rossa se il deputato ha votato contro o verde se ha votato a favore; la luce è invece bianca se il deputato si è astenuto.

In caso di voto segreto, invece, appare soltanto una luce azzurra (bianca in caso di astensione) mentre il computer fornisce il totale dei voti favorevoli, contrari e delle astensioni.[20]

Il ricorso al voto segreto era in passato molto frequente. A volte capitava che grazie alla segretezza del voto alcuni deputati della maggioranza – detti franchi tiratori – votassero contro una proposta del Governo provocandone la bocciatura.

Per combattere ciò è stata recentemente approvata una modifica del regolamento che lo limita ad alcuni argomenti ben specifici. Il voto palese, che ora è la prassi, avviene normalmente per alzata di mano o per voto elettronico palese.[21]

Oltre ai pulsanti per il voto, su alcuni banchi vi è un microfono per chi vuole intervenire nella discussione.

Il regolamento ovviamente non fa cenno all’abbigliamento da indossare in Aula o in Commissione, ma è consuetudine che i deputati indossino giacca e cravatta; nei rarissimi casi di inosservanza, sono richiamati dal Presidente. Questo naturalmente non vale per le donne.

 

2.6. Il Presidente della Camera.

Tutta l’attività parlamentare, e non solo i lavori dell’Aula, è rigorosamente disciplinata dal regolamento, che, secondo la Costituzione, ciascuna Camera deve adottare a maggioranza assoluta dei propri componenti[22]; ed è in base ad esso che il Presidente della Camera esercita i poteri che gli sono attribuiti.

Il Presidente “rappresenta la Camera. Assicura il buon andamento dei suoi lavori dà la parola, dirige e modera la discussione, mantiene l’ordine, pone le questioni, stabilisce l’ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annunzia il risultato”.

È poi sempre il Presidente che dirime le questioni di interpretazione del regolamento. Quando lo ritiene opportuno, il Presidente può consultare la Giunta per il regolamento, da lui nominata e presieduta.

Oltre a questa, altre due giunte sono nominate dal Presidente: la Giunta delle elezioni[23] e la Giunta per le autorizzazioni a procedere.[24]

Nonostante tali poteri, il Presidente della Camera non è nel nostro ordinamento un Presidente “forte”: è una figura di garanzia, espressione di tutta

 

l’assemblea e non della sola maggioranza governativa.

 

2.7. L’organizzazione dei lavori.

Uno dei momenti più importanti dell’attività della Camera è l’organizzazione dei lavori. A stabilire quali materie debbano essere messe all’ordine del giorno di una seduta è la Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari, presieduta e coordinata dal Presidente della Camera.

Quest’organo stabilisce il programma trimestrale dei lavori e un preciso calendario quindicinale.

Il regolamento prevede, però, che se non vi è accordo unanime tra i capigruppo è l’Assemblea e decidere sulla base di una proposta formulata dal Presidente, che deve tener conto degli orientamenti della maggioranza ma anche delle esigenze della minoranza.

 

2.8. Gli uffici e le strutture di supporto.

Per consentire alla Camera di svolgere tutte le sue attività – che hanno luogo in più palazzi e non nella sola sede di Montecitorio – occorre un gran numero di servizi di supporto: da quelli logistici (ad es., bar, telefoni, impianti) a quelli di assistenza procedurale e di resocontazione in Aula e in Commissione, a quelli di studio e di documentazione.

Altri uffici si occupano del cerimoniale, dell’informazione verso l’esterno, dei rapporti internazionali.

L’insieme dei servizi è diretto da un Segretario generale nominato dall’Uf- ficio di Presidenza.

 



[1] Il Senato era di nomina regia.

[2] Anno in cui si aprì la I legislatura del Regno di Sardegna.

[3] Dopo il settembre 1864, con il trasferimento della capitale da Torino a Firenze.

[4] Si era pensato anche a Palazzo Venezia, che, però, allora era di proprietà dell’Austria.

[5] La scelta fu dovuta, forse, dal fatto che il palazzo aveva al suo interno un grande cortile semicircolare, il quale sembrava molto adatto ad essere trasformato in un’aula parlamentare.

[6] Alcuni ritengono che il nome derivi dal latino mons citatorius (luogo delle assemblee elettorali).

[7] Questo papa voleva destinare il palazzo ad ospizio per i poveri, poi decise di istallarvi i tribunali pontifici.

[8] La grande piazza semicircolare antistante il palazzo, che nel progetto del Bernini avrebbe dovuto unificare le attuali piazze Montecitorio e Colonna, non fu realizzata per mancanza di fondi.

[9] I lavori furono affidati a Paolo Comotto un ingegnere dei lavori pubblici, il quale costruì nel cortile interno una sala semicircolare a gratinate su una intelaiatura di ferro, ricoperta di legno.

[10] In giornate particolarmente rigide, il Presidente autorizzava i Deputati a tenere in testa il cappello.

[11] Nel luogo indicato fu costruito poi il palazzo della Banca d’Italia.

[12] Quello italiano è un sistema parlamentare a bicameralismo perfetto, senza alcuna divisione di compiti tra le due Camere.

[13] Gli altri membri sono eletti dai magistrati.

[14] Gli altri sono nominati dal Presidente della Repubblica o eletti dalla magistratura.

 

[15] Nell’età regia i deputati dovevano giurare fedeltà alla monarchia.

[16] Se avvengono tumulti in Aula o se il Presidente decide di espellere qualche deputato che si è comportato in modo ingiurioso, sono i questori – aiutati dai commessi della Camera – che vi provvedono.

[17] Le riunioni dell’Ufficio di Presidenza si svolgono nella sala detta “Biblioteca del Presidente”.

 

[18] Ad es., il bilancio della Camera o il suo regolamento.

[19] Per la votazione elettronica, segreta o palese, il deputato deve introdurre una tessera magnetica di riconoscimento prima di azionare i comandi. Il tabellone elettronico mostra immediatamente dopo l’esito della votazione.

[20] Prima dell’era elettronica votare a scrutinio segreto era molto più macchinoso: i deputati, chiamati dai segretari, deponevano in un’urna una pallina bianca oppure nera, passando dietro il banco del Governo.

[21] In precedenza il computo dei voti era fatto anche “per divisione”: tutti i sostenitori di un provvedimento si radunavano da una parte dell’Aula, tutti i contrari dall’altra.

[22] Cfr. Costituzione della Repubblica italiana, art. 64, c. 1.

[23] Ha il compito di verificare i risultati elettorali e di decidere in merito ad eventuali contestazioni.

[24] Esamina le richieste di avvio di procedimenti giudiziari nei confronti dei deputati avanzate dalla magistratura. Cfr. Costituzione della Repubblica italiana, art. 68, c. 2.