LA CAMERA DEI DEPUTATI
Nel 1870 Roma
divenne la capitale del Regno d’Italia. Subito si pose il problema di dove ospitare
la Camera dei Deputati, la principale assemblea elettiva[1] che a partire dal 1842[2] aveva avuto la sua sede prima a Torino a
Palazzo Carignano e poi a Firenze a palazzo Vecchio.[3]
Dopo varie
ipotesi[4]
la scelta cadde su Palazzo Montecitorio.[5]
La storia di
questo palazzo, sorto tra Piazza Colonna e Campo Marzio, era stata alquanto
travagliata; anche il nome era di origine incerta.[6]
Come che sia, l’attuale palazzo, che prese il posto di un preesistente gruppo
di casupole, fu commissionato da papa Innocenzo X al Bernini come futura
residenza della famiglia Ludovisi.
Ma, morto il papa
nel 1665, i lavori furono interrotti per mancanza di fondi e furono ripresi
solo dopo circa trent’anni per volontà di Innocenzo XII.[7]
Intanto Bernini era morto e il nuovo architetto Carlo Fontana modificò il
progetto berniniano: mantenne la caratteristica facciata convessa, ma vi
aggiunse un’ampia balconata al primo piano e per alleggerire il tutto il
campanile a vela.[8]
L’inaugurazione avvenne nel 1696.
Oltre che dei
tribunali, il palazzo fu poi anche sede del Governatorato di Roma e della
direzione di polizia, divenne così il centro della vita amministrativa e
giudiziaria del governo pontificio.
La campana
maggiore dava il segno dell’inizio delle udienze e la sua precisione nel
battere le ore divenne proverbiale a Roma. Ogni sabato, poi, il popolo romano
accorreva sulla piazza per assistere all’estrazione dei numeri del lotto, che
venivano gridati dal balcone centrale.
Dopo l’Unità,
arrivati i piemontesi, iniziarono i lavori di adattamento del vecchio palazzo
alle nuove esigenze, che furono completati già nel luglio del 1871, con la
costruzione di una grande aula nel cortile interno.[9]
Questa, però, ben presto si rivelò inadeguata a causa della pessima acustica e
perché caldissima d’estate e freddissima d’inverno.[10]
Venne perciò bandito un concorso – si era nel 1879 – per edificare un nuovo
palazzo del Parlamento in Via Nazionale, ma non se ne fece nulla per
l’opposizione del Senato, che non volle lasciare la sua sede.[11]
Nel 1900 i deputati
questori fecero chiudere d’autorità l’Aula Comotto perché pericolante e
costruire un’auletta provvisoria. Dopo la Prima Guerra mondiale il Governo
decise di affidare all’arch. Ernesto Basile i lavori per la costruzione della
nuova Aula e l’ampliamento del palazzo.
L’architetto siciliano,
esponente dello stile liberty, conservò dell’antico palazzo berniniano solo la
parte frontale; squadrò e ridusse il cortile centrale, demolì le ali e la parte
posteriore a forma triangolare, sventrò parte di via della Missione e di via
dell’Impresa per far posto alla piazza del Parlamento e in questo spazio inserì
il suo palazzo: un grande edificio di travertino e mattoni rossi di forma
quadrata con quattro torrioni.
Basile curò fin nei
minimi particolari anche tutti gli interni: la nuova Aula, le aule delle
Commissioni, i saloni, i pavimenti di marmo colorato, i soffitti di legno, i
mobili, le balaustre, i lumi di ferro battuto, le maniglie.
Con Basile collaborarono
altri artisti come David Calandra, che eseguì “La glorificazione della
dinastia sabauda”, il grande pannello di bronzo dell’Aula, e Aristide
Sartorio, autore del fregio pittorico dedicato alla storia del “Popolo
italiano” che circonda l’Aula in alto.
2. La
Camera nella Costituzione.
La Costituzione
italiana prevede un sistema bicamerale in cui ciascuna delle due Camere, la
Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, pur diverse per numero dei
componenti e modalità di elezione, ha uguali poteri. Ogni progetto di legge
infatti per divenire legge deve essere approvato in identico testo da ciascuna
Camera e sempre ciascuna Camera esprime la propria fiducia al nuovo Governo,
dopo che è stato nominato dal Presidente della Repubblica.
Entrambe le
Camere svolgono inoltre l’attività di indirizzo e di controllo politico
sull’operato del Governo.[12]
Nonostante il
bicameralismo perfetto, vi sono alcuni compiti di grande rilievo che le due
Camere svolgono insieme; in questo caso si riuniscono, come Parlamento in seduta
comune, a Montecitorio e sono presiedute dal Presidente della Camera. Tra
questi compiti vi è l’elezione di alcune alte cariche dello Stato: un terzo del
Consiglio superiore della magistratura[13]
e cinque dei quindici giudici della Corte Costituzionale[14].
Al Parlamento in
seduta comune spetta anche il compito di deliberare la messa in stato d’accusa
davanti alla Corte Costituzionale del Presidente della Repubblica, del
Presidente del Consiglio e dei Ministri per eventuali reati commessi
nell’esercizio delle loro funzioni.
Un altro
fondamentale compito del Parlamento in seduta comune, integrato dai
rappresentanti delle regioni, è l’elezione ogni sette anni del Presidente della
Repubblica. È appunto nelle mani del Presidente della Camera che il nuovo Capo dello
Stato presta giuramento di fedeltà alla repubblica davanti al Parlamento che lo
ha eletto ed è al Parlamento che rivolge il suo primo messaggio, che è anche
l’unico che può svolgere di persona.
Infatti il
regolamento della Camera vieta a qualsiasi persona estranea di introdursi in
Aula. Lo stesso divieto non vale invece per le aule di commissione, dove
possono essere chiamate anche persone estranee per dare chiarimenti e fornire
notizie. Né vale per il pubblico, che può seguire i lavori dell’Assemblea da
apposite tribune.
Caratteristica
fondamentale del nostro Parlamento è, infatti, la pubblicità dei lavori; le
sedute sono sempre pubbliche salvo che la Camera non deliberi, in via
eccezionale, di riunirsi in seduta segreta.
2.1. L’Aula: sinistra, centro, destra.
Nel nostro
sistema le Camere sono elettive.
Sia la Camera che
il Senato, infatti, sono elette a suffragio universale e diretto e durano in
carica cinque anni.
All’inizio di
ogni legislatura, quando le Camere si riuniscono per la prima volta, i 630
deputati e i 315 senatori sono già nel pieno dei loro poteri e non debbono
prestare alcun giuramento[15],
perché essi sono eletti per volontà sovrana del popolo e rappresentano la
Nazione. I deputati sono liberi di occupare in Aula i posti che credono, tanto
più che all’atto della prima seduta non si sono ancora formati i gruppi
parlamentari, che solo in parte corrispondono ai partiti politici nelle cui
liste i deputati si sono presentati candidati.
Tuttavia, per
antica tradizione, che risale alla Rivoluzione francese, vi è ormai una
disposizione quasi automatica dei vari raggruppamenti nell’emiciclo dell’Aula,
che in buona misura corrisponde all’identità storico–politica dei vari partiti.
È infatti proprio
dalla disposizione fisica sui seggi del Parlamento che è derivato il concetto
politico di sinistra, di centro e di destra; è bene tenere presente che si
tratta di termini riferiti al Presidente, il cui seggio è posto di fronte
all’emiciclo, vale a dire alla “sua” destra e alla “sua” sinistra.
2.2. L’Ufficio di Presidenza.
Accanto al Presidente –
eletto dalla Camera nella sua piena seduta – siede il Segretario Generale, il
Capo dell’Amministrazione, che ha il compito di assistere il Presidente nella
conduzione dei lavori.
Dopo
il Presidente viene eletto l’Ufficio di Presidenza, formato da 12 segretari, 3
questori e 4 vicepresidenti. Questi ultimi hanno il compito di presiedere
l’Assemblea in assenza del Presidente; i questori curano l’amministrazione
interna della Camera ed eseguono le direttive del Presidente per il buon
funzionamento dei lavori delle sedute[16].
I segretari di presidenza, anch’essi deputati, assistono il Presidente nelle
votazioni.
Nel
suo complesso l’Ufficio di Presidenza[17]
dirige l’Amministrazione, cioè l’insieme degli uffici, e provvede a disporre
tutti i mezzi materiali per il fun-
zionamento della Camera.
2.3. Governo e Parlamento.
In
aula, alle spalle del Presidente, siedono i funzionari – che hanno il compito
di preparare e istruire i lavori – e i resocontisti, che redigono seduta stante
il resoconto sommario.
In
basso, davanti al banco del Presidente, siede il Governo. Un rappresentante del
Governo deve sempre essere presente in Aula, salvo quando si discutono
questioni interne della Camera.[18]
In
molte occasioni, mancando un rappresentante del governo, i deputati hanno
chiesto e ottenuto dal Presidente che la seduta venisse spostata fino a quando
non fosse giunto un ministro o un sottosegretario di Stato.
2.4. Gli stenografi.
Davanti ai banchi del Governo, nel mezzo dell’emiciclo vi è
il tavolo quadrato degli stenografi. Il loro compito è quello di stenografare
quanto dice l’oratore di turno e tutte le interruzioni; si avvicendano in turni
di pochi minuti così da assicurare una rapida stesura del testo, che viene
pubblicato come edizione provvisoria il giorno seguente e, dopo eventuali
piccole revisioni degli interessati, entra a far parte della raccolta degli
atti ufficiali della legislatura.
Sempre nell’emiciclo, rivolto verso la Presidenza, vi è il
banco del Comitato dei nove. Si tratta di un organo ristretto che è
espressione della commissione permanente che ha esaminato in via preliminare il
progetto di legge e che, in base al regolamento, deve esprimere il proprio
parere sulle modifiche proposte nel corso della discussione in Aula.
2.5. Voto palese e voto segreto.
Sui banchi dove siedono i deputati si trovano i comandi per
la votazione elettronica.[19]
Dopo che il Presidente ha indetto la votazione – se il deputato è pronto a votare
– sul banco si accende una luce gialla; dopo il voto si accende una luce rossa
se il deputato ha votato contro o verde se ha votato a favore; la luce è invece
bianca se il deputato si è astenuto.
In caso di voto segreto, invece, appare soltanto una luce
azzurra (bianca in caso di astensione) mentre il computer fornisce il totale
dei voti favorevoli, contrari e delle astensioni.[20]
Il ricorso al voto segreto era in passato molto frequente.
A volte capitava che grazie alla segretezza del voto alcuni deputati della
maggioranza – detti franchi tiratori – votassero contro una proposta del
Governo provocandone la bocciatura.
Per combattere ciò è stata recentemente approvata una
modifica del regolamento che lo limita ad alcuni argomenti ben specifici. Il
voto palese, che ora è la prassi, avviene normalmente per alzata di mano o per
voto elettronico palese.[21]
Oltre ai pulsanti per il voto, su alcuni banchi vi è un
microfono per chi vuole intervenire nella discussione.
Il regolamento ovviamente non fa cenno all’abbigliamento da
indossare in Aula o in Commissione, ma è consuetudine che i deputati indossino
giacca e cravatta; nei rarissimi casi di inosservanza, sono richiamati dal
Presidente. Questo naturalmente non vale per le donne.
2.6. Il Presidente della Camera.
Tutta l’attività parlamentare, e non solo i lavori
dell’Aula, è rigorosamente disciplinata dal regolamento, che, secondo la
Costituzione, ciascuna Camera deve adottare a maggioranza assoluta dei propri
componenti[22]; ed è in
base ad esso che il Presidente della Camera esercita i poteri che gli sono
attribuiti.
Il Presidente “rappresenta la Camera. Assicura il buon
andamento dei suoi lavori dà la parola, dirige e modera la discussione,
mantiene l’ordine, pone le questioni, stabilisce l’ordine delle votazioni,
chiarisce il significato del voto e ne annunzia il risultato”.
È poi sempre il Presidente che dirime le questioni di
interpretazione del regolamento. Quando lo ritiene opportuno, il Presidente può
consultare la Giunta per il regolamento, da lui nominata e presieduta.
Oltre a questa, altre due giunte sono nominate dal
Presidente: la Giunta delle elezioni[23]
e la Giunta per le autorizzazioni a procedere.[24]
Nonostante tali poteri, il Presidente della Camera non è
nel nostro ordinamento un Presidente “forte”: è una figura di garanzia,
espressione di tutta
l’assemblea e non della sola maggioranza governativa.
2.7. L’organizzazione dei lavori.
Uno dei momenti più importanti dell’attività della Camera è
l’organizzazione dei lavori. A stabilire quali materie debbano essere messe
all’ordine del giorno di una seduta è la Conferenza dei presidenti dei
gruppi parlamentari, presieduta e coordinata dal Presidente
della Camera.
Quest’organo stabilisce il programma trimestrale dei lavori
e un preciso calendario quindicinale.
Il regolamento prevede, però, che se non vi è accordo
unanime tra i capigruppo è l’Assemblea e decidere sulla base di una proposta
formulata dal Presidente, che deve tener conto degli orientamenti della
maggioranza ma anche delle esigenze della minoranza.
2.8. Gli uffici e le strutture di supporto.
Per consentire alla Camera di svolgere tutte le sue
attività – che hanno luogo in più palazzi e non nella sola sede di Montecitorio
– occorre un gran numero di servizi di supporto: da quelli logistici (ad es.,
bar, telefoni, impianti) a quelli di assistenza procedurale e di resocontazione
in Aula e in Commissione, a quelli di studio e di documentazione.
Altri uffici si occupano del cerimoniale, dell’informazione
verso l’esterno, dei rapporti internazionali.
L’insieme dei servizi è diretto da un Segretario generale
nominato dall’Uf- ficio di Presidenza.
[1] Il Senato era di nomina regia.
[2] Anno in cui si aprì la I legislatura del Regno di Sardegna.
[3] Dopo il settembre 1864, con il trasferimento della
capitale da Torino a Firenze.
[4] Si era pensato anche a Palazzo Venezia, che, però, allora
era di proprietà dell’Austria.
[5] La scelta fu dovuta, forse, dal fatto che il palazzo aveva
al suo interno un grande cortile semicircolare, il quale sembrava molto adatto
ad essere trasformato in un’aula parlamentare.
[6] Alcuni ritengono che il nome derivi dal latino mons
citatorius (luogo delle assemblee elettorali).
[7] Questo papa voleva destinare il palazzo ad ospizio per i
poveri, poi decise di istallarvi i tribunali pontifici.
[8] La grande piazza semicircolare antistante il palazzo, che
nel progetto del Bernini avrebbe dovuto unificare le attuali piazze
Montecitorio e Colonna, non fu realizzata per mancanza di fondi.
[9] I lavori furono affidati a Paolo Comotto un ingegnere dei
lavori pubblici, il quale costruì nel cortile interno una sala semicircolare a
gratinate su una intelaiatura di ferro, ricoperta di legno.
[10] In giornate particolarmente rigide, il Presidente
autorizzava i Deputati a tenere in testa il cappello.
[11] Nel luogo indicato fu costruito poi il palazzo della Banca
d’Italia.
[12] Quello italiano è un sistema parlamentare a bicameralismo
perfetto, senza alcuna divisione di compiti tra le due Camere.
[13] Gli altri membri sono eletti dai magistrati.
[14] Gli altri sono nominati dal Presidente della Repubblica o
eletti dalla magistratura.
[15] Nell’età regia i deputati dovevano giurare fedeltà alla
monarchia.
[16] Se avvengono tumulti in Aula o se il Presidente decide di
espellere qualche deputato che si è comportato in modo ingiurioso, sono i
questori – aiutati dai commessi della Camera – che vi provvedono.
[17] Le riunioni dell’Ufficio di Presidenza si svolgono nella
sala detta “Biblioteca del Presidente”.
[18] Ad es., il bilancio della Camera o il suo regolamento.
[19] Per la votazione elettronica, segreta o palese, il
deputato deve introdurre una tessera magnetica di riconoscimento prima di
azionare i comandi. Il tabellone elettronico mostra immediatamente dopo l’esito
della votazione.
[20] Prima dell’era elettronica votare a scrutinio segreto era
molto più macchinoso: i deputati, chiamati dai segretari, deponevano in un’urna
una pallina bianca oppure nera, passando dietro il banco del Governo.
[21] In precedenza il computo dei voti era fatto anche “per
divisione”: tutti i sostenitori di un provvedimento si radunavano da una
parte dell’Aula, tutti i contrari dall’altra.
[22] Cfr. Costituzione della Repubblica italiana, art.
64, c. 1.
[23] Ha il compito di verificare i risultati elettorali e di
decidere in merito ad eventuali contestazioni.
[24] Esamina le richieste di avvio di procedimenti giudiziari
nei confronti dei deputati avanzate dalla magistratura. Cfr. Costituzione
della Repubblica italiana, art. 68, c. 2.