6.   POTERI LEGISLATIVI.

                        Il Parlamento ha i mezzi per esercitare un controllo efficace sull'attività comunitaria. In primo luogo su quella della Commissione ma anche su quella del Consiglio.

                        Lo strumento giuridico più efficace di cui il Parlamento dispone nei confronti della Commissione é il potere di censura. Infatti il Parlamento può costringere la Commissione a dimettersi votando una mozione di censura a maggioranza dei suoi membri o dei due terzi dei suffragi espressi. In passato sono state presentate diverse mozioni di censura ma nessuna è stata approvata. Generalmente, però, il controllo parlamentare sulla Commissione si esercita attraverso strumenti meno rigidi.

            I membri della Commissione partecipano alle sedute dell’assemblea e alle riunioni delle commissioni parlamentari. Nei confronti del Consiglio dei Ministri il Parlamento dispone di un potere di controllo diretto. Infatti all'inizio della sua presidenza il Presidente del Consiglio in carica espone il suo programma all’Assemblea e rende conto dei risultati conseguiti quando la sua presidenza giunge al termine. Il Parlamento può citare il Consiglio di fronte alla Corte di Giustizia. Al riguardo una sentenza molto importante è stata quella del maggio 1985 con la quale i giudici europei hanno accolto il ricorso dell’Assemblea  che chiedeva di condannare il Consiglio dei Ministri per non avere preso alcuna decisione in materia di politica dei trasporti.

 

7.  COOPERAZIONE  POLITICA.

            Instaurata all’inizio degli anni 70, la cooperazione politica mira ad una azione comune degli stati membri nel settore della politica estera. Il Parlamento vi è associato mediante i colloqui trimestrali della sua Commissione con il presidente della cooperazione politica.

 

8.  COOPERAZIONE CON IL TERZO MONDO

            La Comunità attribuisce grande importanza alla cooperazione con i Paesi del Terzo Mondo. A tal fine essa ha stipulato anche per la pressione del Parlamento Europeo, una serie di accordi con i Paesi in via di sviluppo culminati nella Convenzione di Lomè del 1975 innovata per la quarta volta nel dicembre 1989. Questa Convenzione, che lega alla CEE 69 paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), costituisce una forma di cooperazione esemplare sotto molteplici aspetti.

 

9.  LA COMPOSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

GERMANIA                                                         99

FRANCIA                                                             87

ITALIA                                                                 87

REGNO UNITO                                                   87

SPAGNA                                                              64

PAESI BASSI                                                       31

BELGIO                                                                25

GRECIA                                                                25

PORTOGALLO                                                    25

SVEZIA                                                                22

AUSTRIA                                                             21

FINLANDIA                                                         16

DANIMARCA                                                      16

IRLANDA                                                             15

LUSSENBURGO                                                    6

Essi si riuniscono in 10 gruppi politici e 18 commissioni parlamentari.

 

10.  LE COMMISSIONI PARLAMENTARI

18 commissioni permanenti seguono ogni settore dell'attività comunitaria:

- commissione politica

- commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale

- commissione per i bilanci

- commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale

- commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia

- commissione per le relazioni economiche estere

- commissione giuridica e per i diritti dei cittadini

- commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro

- commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale

- commissione per i trasporti e il turismo

- commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei                     

  consumatori

- commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, i mezzi d'informazione e

   lo sport

- commissione per lo sviluppo e la cooperazione

- commissione per il controllo di bilancio

- commissione per gli affari istituzionali

- commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità

- commissione per i diritti della donna

- commissione per le petizioni

            Il Parlamento può inoltre creare commissioni temporanee e d'inchiesta per l'esame di problemi specifici, come ha fatto per la droga, il razzismo, le eccedenze agricole, la qualità della carne bovina.

 

11.  GRUPPI POLITICI.

- Gruppo del partito del socialismo europeo

- Gruppo del partito popolare europeo

- Gruppo del partito europeo dei liberali democratici e riformatori

- Gruppo confederale della sinistra unitaria europea

- Gruppo unione per l'Europa

- Gruppo verde al Parlamento Europeo

-  Gruppo dell'alleanza radicale europea

-  Gruppo Europa delle Nazioni

-   Non iscritti

 

12.  DOVE E COME LAVORA IL PARLAMENTO

                        Il Parlamento si riunisce in seduta plenaria una volta al mese per una settimana a Strasburgo nel palazzo d'Europa. Le commissioni e i gruppi politici invece, anche al fine di facilitare i contatti con il Consiglio e la Commissione delle Comunità, si riuniscono prevalentemente a Bruxelles. Il segretario generale é installato a Lussemburgo.

                        Le discussioni del Parlamento Europeo e delle sue commissioni  si svolgono con l'interpretazione simultanea nelle nove lingue ufficiali della Comunità e tutti i documenti parlamentari sono redatti in queste nove lingue. I progetti di legge comunitaria sono affidati  dal  Parlamento  Europeo  alle  Commissioni  parlamentari  competenti. Le Commissioni possono anche elaborare una relazione di propria iniziativa, previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza. La relazione è composta da una proposta di risoluzione, da una motivazione e, se necessario, dagli emendamenti. Poiché la relazione è oggetto di un dibattito in Aula, al termine il Parlamento vota sugli emendamenti e sulla proposta di risoluzione.

                        E' importante sottolineare che sebbene le disposizioni prevedano la possibilità che un deputato europeo sia allo stesso modo deputato nazionale, la maggioranza dei membri dell'Assemblea esercita soltanto il mandato europeo. Il deputato europeo partecipa alla sessione dell'Assemblea ma anche a molte altre riunioni. In seduta plenaria prende la parola a titolo personale o come relatore di una Commissione o portavoce del gruppo politico. Vota sui testi presentati dai relatori a nome della Commissione o da più deputati a titolo personale o a nome del gruppo politico. Poiché il voto per delega è vietato, il deputato deve partecipare personalmente alle votazioni.

 

13.  L’UNITA’  MONETARIA.

                        Gli stati che partecipano alla nascita della nuova istituzione sono 11, in pratica tutti quelli che fanno parte dell'Unione Europea tranne la Grecia, la Svezia, la Danimarca e il Regno Unito. La Grecia non ha potuto parteciparvi perché non ha soddisfatto i parametri di convergenza in base ai quali è stata verificata l'idoneità di un Paese a partecipare all'unione monetaria. Gli altri tre Stati non sono voluti entrare nell'unione monetaria europea. Già nel corso del 1997 l'Italia aveva raggiunto gli obbiettivi fissati dal trattato di Maastricht relativamente a 3 parametri sui quattro stabiliti: il debito pubblico è ancora molto lontano dal traguardo richiesto, e, però, anche molti altri Paesi oltre all'Italia, non hanno soddisfatto il criterio relativo al debito pubblico.

                        Gli Stati dell'Unione Monetaria hanno tuttavia preferito dare una interpretazione più flessibile del trattato di Maastricht. Come previsto, l'unione economica e monetaria ha preso via il 1 gennaio 1999 e fino al 1 luglio 2002 il cambio della lira con le altre dieci monete rimarrà sempre uguale.